Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione).

      1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della divulgazione di notizie coperte da segreto in relazione a procedimenti penali, di seguito denominata «Commissione», con il compito di verificare:

          a) le cause, i caratteri e l'estensione dei fenomeni della violazione dell'obbligo del segreto nei procedimenti penali e della conseguente divulgazione delle notizie da parte degli organi di informazione;

          b) le modalità attraverso le quali le notizie coperte dal segreto di cui alla lettera a) sono rese note agli organi di informazione;

          c) l'eventuale esistenza di collegamenti tra gli organi giudiziari, quali magistrati, polizia giudiziaria, personale giudiziario amministrativo, avvocati, e i mezzi d'informazione nella divulgazione delle notizie coperte dal segreto di cui alla lettera a);

          d) i motivi per i quali non sono stati repressi i fatti indicati alla lettera a), nonostante la maggiore frequenza con cui essi si sono verificati a decorrere dal 1992.

      2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
      3. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente e ogniqualvolta ne ravvisi

 

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la necessità e comunque al termine dei suoi lavori. La Commissione formula, altresì, osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione nazionale vigente al fine di impedire il fenomeno della divulgazione di notizie coperte da segreto in relazione a procedimenti penali, nonché di garantire l'esclusivo uso endoprocessuale del materiale prodotto durante le indagini, delle intercettazioni telefoniche o ambientali e di qualunque altro dato di natura personale in qualsiasi altro modo generato.